La responsabilità e la copertura assicurativa derivante dal difetto di prodotto

Una qualità che si richiede ad ogni prodotto, quale che sia l'uso cui è destinato, è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, senza pregiudizio cioè per l'integrità fisica delle persone e per i beni dell'utente.
Secondo l’attuale quadro normativo il produttore è tenuto a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto (difettoso). Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano. È giusto quindi, innanzi tutto, avere le indicazioni utili ad approfondire la conoscenza delle norme che stabiliscono la responsabilità del fabbricante, del fornitore, del distributore e le eventuali esenzioni da detta responsabilità.
Una volta affrontato il problema giuridico, rimane da osservare la copertura assicurativa.
Quali sono i limiti delle garanzie prestate in polizza, quali le eventuali condizioni aggiuntive ed in generale le difficoltà da affrontare con il cliente i quali, alle volte, confondono le obbligazioni che nascono dal contratto di vendita con la responsabilità da prodotto difettoso, costituiscono il secondo argomento del seminario.

 

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