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Danno RCP - obbligo di salvataggio

14 maggio 2011 09:15:52

assiparmasas Disconnesso

E' stato eccepito il risarcimento di un danno poichè il difetto di un prodotto non ha cagionato danni a cose o persone.
In effetti alcuni pezzi difettosi sono stati individuati dal controllo qualità dell'azienda cliente dell'assicurato.
L'azienda cliente ha poi provveduto ad addebitare all'assicurato le spese di selezione dei pezzi difettosi.
E' possibile considerare tali spese come "obbligo di salvataggio", così come definito dal codice civile?
In caso contrario è consigliabile suggerire all'assicurato ed ai propri clienti di non intervenire lasciando che il pezzo difettoso causi i propri effetti?

16 maggio 2011 12:06:06

Nanni Disconnesso

secondo me la risarcibilità risiede nella risposta a questo quesito:
"il difetto del pezzo del prodotto, qualora messo in circolazione, avrebbe potutto creare danni a cose o persone terze o si sarebbe limitato al malfunzionamento del prodotto stesso?"
nel primo caso le spese di individuazione sono configurabili come "spese di salvataggio", non nel secondo.
Saluti a tutti
Nanni

16 maggio 2011 17:18:03

LEBON Disconnesso

Sono d'accordo con NAnni, anche se considero un po' difficile dimostrare la pericolosità successiva. Nel caso evidenziato mi pare che si tratta di mera contestazione di prodotto non conforme, quindi non risarcibile. Forse clausola ad hoc in funzione della tipologia di prodotto può essere richiesta (non è detto però che venga concessa, ovviamente!)

16 maggio 2011 18:01:14

moderatore Disconnesso



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Le spese di salvataggio nel ramo della R.C. sono da tempo oggetto di contrasto tra chi ritiene applicabile l'art. 1914 del c.c. e chi no.
Occorre però che si tratti di "salvataggio" e non di mettere a posto cose difettose con l'onere a carico dell'assicuratore (un esempio potrebbe essere: poichè ho la scala pericolante, per evitare che qualcuno si faccia male, chiedo le spese di "salvataggio" all'assicuratore della R.C. del fabbricato).
Se può essere utile allego due massime di giurisprudenza della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto tale tipologia di spese.
 
L'art. 1914 c.c., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua “ratio” (consistente nella tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il “quantum” di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la citata norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).
Cassazione civile, sez. III, 14/06/2007, n. 13958
Conforme
Cassazione civile, sez. I, 07/11/1991, n. 11877
 
 
In tema di contratto d'assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 c.c.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall'assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l'attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate "non sconsideratamente" e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia.
(In applicazione del suindicato principio la Corte cass. ha rigettato le censure avverso l'impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore - cosiddetto cartuccia - consistente in un contenitore cilindrico d'acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso,
individuato - con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati - il rischio assicurato, considerato come "di salvataggio" le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l'ammontare della somma assicurata).
Cassazione civile, sez. III, 28/01/2005, n. 1749
P. Amati

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