30/09/2009
Il proprietario dell'immobile puo' rispondere degli incidenti avvenuti in cantiere.
Un proprietario di casa (82 anni) commissiona il rifacimento del tetto ad un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) che, durante i lavori, perde la vita.
I lavori di ristrutturazione non vengono commissionati ad un’impresa edile ma al singolo operaio.
In questo caso, la responsabilità per la sicurezza sul cantiere grava sul proprietario dell’immobile: infatti, quest’ultimo deve verificare che durante la realizzazione dell’opera commissionata siano rispettate le misure antinfortunistiche e, in mancanza, provvedere egli stesso.
Il Tribunale di Bari, in primo grado, aveva condannato l'anziano a sei mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie. La Corte d'appello di Bari aveva rovesciato il verdetto assolvendo l'uomo con formula piena, perché il fatto non sussiste.
La Cassazione, con la sentenza allegata del 21 settembre 2009, ha annullato il verdetto d’assoluzione per omicidio colposo rinviando, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Ciò costerà al proprietario di casa, probabilmente, la condanna per omicidio colposo, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese legali.
Assicurativamente, visto che è da poco che abbiamo reso disponibile una analisi delle polizze della abitazione, il rischio è da iscriversi al mancato rispetto delle norme di cui al D.L n. 81/2008 (nelle polizze indicato come D.L. 494/96), che non tutte le Compagnie prevedono e che, quando lo prevedono, il più delle volte, è prestato con sottomassimale.