28/09/2012
Operaio ubriaco cade dal ponteggio e muore - confermata la responsabilità dell’Imprenditore.
Per le aziende che ancora non hanno fatto la copertura di R.C. per gli infortuni dei propri dipendenti.
Un operaio edile, sistemato su un ponteggio allestito all’interno di un edificio, cade nel vuoto mentre è impegnato a lavorare e purtroppo muore.
Viene accertato un elevato tasso alcolemico sul corpo dell’operaio, ma ciò non rende più lieve la posizione del titolare della ditta, condannato per la violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Ciò che prevale è la responsabilità di quest’ultimo, mentre lo stato alterato dell’operaio è valutabile solo come concausa.
La «condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale», per effetto dell’ebbrezza alcolica, è un «comportamento imprudente, a fronteggiare il quale è posto l’obbligo prevenzionistico» posto a carico del datore di lavoro: di conseguenza, nessun «comportamento anomalo» è addebitabile al lavoratore.
Così ritiene la Cassazione Quarta Sezione Penale con la sentenza n. 36272 depositata il 20 settembre 2012, n. 36272 allegata.
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