13/05/2014
Polizze vita e azioni cautelari in caso di reato per evasione fiscale
Il Tribunale confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, disposto nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 3, d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte).
L’uomo ricorre in Cassazione, affermando che le polizze assicurative non possono essere sequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c. il quale stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
I Giudici della Cassazione (nella sentenza dell’8 aprile – 6 maggio 2014, n. 18736 allegata) hanno però ricordato che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall’art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile, mentre non riguarda la disciplina della responsabilità penale.
Per questi motivi la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’art. 1923 c.c.