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Morte dell’assicurato - vessatoria la clausola che impone al beneficiario oneri inutili e gravosi

In funzione di una polizza vita per il caso morte, avvenuto il decesso dell’assicurato, il beneficiario richiedeva alla compagnia di assicurazioni il pagamento dell’indennizzo.
L’assicuratore rifiutava il pagamento poichè il beneficiario non aveva accompagnato la richiesta di indennizzo con i documenti richiesti dal contratto (una lunga serie di adempimenti e produzioni documentali).
Si arriva così al giudizio della Cassazione (sentenza n. 17024, depositata il 20 agosto 2015 allegata) la quale ha ritenuto legittimamente pronunciata la sentenza d’appello nella parte in cu ha dichiarato nulle alcune clausole del contratto, ancorché in assenza di domande o eccezioni delle parti o in presenza di domande o eccezioni di nullità tardive (riferendosi anche ad una pronuncia delle Sezioni Unite, sent. 26242 del 12/12/2014).
I Giudici proseguono indicando che nel caso in cui il Giudice ritenga le clausole in esame rientranti tra le clausole vessatorie tipiche, così come indicate dall’art. 33 d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo), la vessatorietà si presume sino a prova contraria.
In particolare, hanno ritenuto che

  • la presentazione della domanda di indennizzo su modulo predisposto dall’assicuratore da sottoscriversi presso l’agenzia di competenza, violasse il principio della libertà delle forme e la libertà personale e di movimento del beneficiario;
  • la produzione di relazione medica sulla morte del portatore del rischio, imponesse un rilevante onere economico ponendo a suo carico l’onere di documentare le cause del sinistro (onere che per legge non ha);
  • la produzione, a semplice richiesta, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri del deceduto, non avendo limitazioni temporali, consentisse all’assicuratore di richiedere cartelle anche relative a ricoveri effettuati molti anni addietro, addossando al beneficiario l’onere economico di estrazione delle copie e l’onere materiale di contrastare eventuali eccezioni relative alla privacy da parte delle strutture sanitarie;
  • la produzione di atto notorio riguardante lo stato successorio del deceduto fosse inutile, posto che il diritto all’indennizzo non viene acquistato jure ereditario, così come la richiesta di produzione dell’originale della polizza, posto che di essa l’assicuratore è già in possesso (art. 1888 c.c.).

costituissero clausola vessatoria e quindi non valida.

 

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