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Sinistri stradali ed invalidità di piccola entità

A causa di un sinistro stradale, una persona subiva, oltre ai danni materiali al veicolo, anche danni alla persona che la compagnia si rifiutava di indennizzare in quanto non rientranti nella definizione prevista dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce: "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".
Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 235 del 2014, indicava che “il risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità "non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo"), "in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto”.
Il Giudice di Pace prima e il Giudice di appello poi accettavano quindi la tesi della Compagnia. Arriviamo al giudizio in cassazione (sentenza n. 18773/2016).
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che le norme sopra riportate sono da leggersi in correlazione alla necessità che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale", con i i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, senza differenze sostanziali tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti), rimandando quindi la causa al Tribunale.
In pratica il giudizio espresso dalla Cassazione «l’obiettivo riscontro clinico», al centro dell’apporto medico-legale, continua a fondare la risarcibilità delle micropermanenti anche in tutte quelle situazioni in cui la menomazione lamentata non sia, sul piano scientifico, suscettibile di «accertamento strumentale» oppure sia irragionevole esigere tale dimostrazione, permettendo quindi di:

  • a) non ridurre l’accertamento medico-legale alla sola verifica (svilente per i consulenti) della sussistenza di riscontri di carattere strumentale;
  • b) non precludere ai danneggiati il ricorso ai consueti mezzi di prova;
 

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