10/11/2017
La responsabilità di un amministratore di condominio può essere molto pesante
Un incendio sviluppatosi in un condominio sul piano mansardato ed il tetto dell'edificio provoca imponenti danni anche a diverse unità abitative poste ai piano sottostanti.
L’incendio si è inizialmente sviluppato su un bene di un singolo condomino, accessibile da una parte comune, nel corso dei lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto ed eseguiti da un’impresa chiamata per eseguire detti lavori, anche non era stato possibile individuare le cause che avevano determinato l'evento.
Vengono addebitate:
1) All’esecutore dei lavori la mancata adozione dl cautele in tema di sicurezza antincendio nel corso dei lavori di impermeabilizzazione avendo egli effettuato la posa della guaina catramata con cannello collegato a bombola di gas propano, creando così surriscaldamento, in assenza di mezzi antincendio (quali estintori od altro).
2) All’amministratore del Condominio e committente delle opere di impermeabilizzazione, di aver conferito l'incarico senza verificare l'idoneità tecnico-professionale di chi doveva svolgere i lavori, in violazione dell'art.90, comma 9 lett.a) e AILXVII del D.Lgs.n.81/2008, non avendo acquisito documentazione relativa alla conformità alle normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né attestati inerenti la formazione del (omissis) e neppure il documento di regolarità contributiva (c.d. DURC).
La Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 43500 del 30 giungo 2017) conferma la sentenza di condanna della Corte di Torino respingendo tutte le argomentazione dell’Amministratore in senso contrario e ritenendolo responsabile di quanto accaduto quale committente dei lavori unitamente all’esecutore dei lavori..