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termini di prescrizione in ambito RC

12 giugno 2015 08:55:27

Monica Disconnesso


Libero professionista che denuncia all'assicuratore RCProfessionale una circostanza che può generare un sinistro (nello specifico, il commercialista aveva seguito un fallimento e a distanza di un pò di tempo il tribunale gli chiede una relazione senza specificare i motivi della richiesta).Il libero professionista/assicurato dovrà ogni due anni interrompere la prescrizione?Direi di no, perchè essendo il diritto al risarcimento in campo ad un soggetto terzo, deve essere questo terzo ad attivarsi nei tempi previsti dalla legge per ottenere un eventuale risarcimento.E questo diritto al risarcimento non ha nulla a che vedere con la polizza.Ed è per questo che sarei giunta alla conclusione l'assicurato deve solo dare l'avviso all'assicuratore senza curarsi di alcun termine di prescrizione.Se poi l'avente diritto si attiverà nei tempi previsti dalla legge, la compagnia di RCP risponderà.Altrimenti la compagnia respingerà la richiesta,E' corretta questa mia lettura?GrazieMonica
 

12 giugno 2015 09:48:22

Mario Disconnesso

Si, mi pare corretta. Bisogna tener presente infatti quanto disposto dal 4° comma dell'art. 2952 del C.C.: "La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto."Suggerirei però particolare attenzione alla definizione di "sinistro" contenuta in polizza: se la fattispecie, ossia la semplice richiesta di una relazione da parte del Tribunale, non fosse sufficiente a generare, a' termini di polizza, un "sinistro", quando dovesse seguire un atto - per esempio una formale richiesta di danni - che invece sia considerato, sempre a termini di polizza, produttivo di un "sinistro", sarà bene che il professionista assicurato reiteri al proprio assicuratore la richiesta d'essere dallo stesso manlevato, potendo essere soggetto al termine prescizionale biennale decorrente dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo. CB

12 giugno 2015 09:50:01

Nanni Disconnesso

Direi che è una lettura "pericolosa" perchè, a mio parere, dipende dalle "reazioni" alla comunicazione della circostanza da parte degli Assicuratori. Qualche anno fa c'era la proposta di portare a 10 anni i termini di prescrizione sulle richieste alle assicurazoni, questo avrebbe risolto questo "annoso" problema.Soprattutto nel mercato Lloyds gli Assicuratori "reagiscono" alla comunicazone di circostanza escludendola con tutto ciò che ne è connesso dal rinnovo. Questo senz'altro obbliga all'interruzione biennale dei termini di prescrizione poichè il sinistro è aperto sull'anno di sottoscrizione della comunicazione. Per quanto riguarda le Compagnie, in gnere, comunicano o meno l'apertura di un riferimento di sinistro. Se il sinistro viene aperto direi che bisogna trattarlo come tale (interruzione biennale), in caso, invece, di presa atto o di nessuna comunicazione da patrte degli Assicuratori, teniamo presente che tutte le polizze prevedono l'esclusione di fatti noti. Su questo argomento mi viene da dire che un'influenza può essere determinata dal regime di rinnovo della copertura, in caso di rinnovo automatico direi che potrebbe valere la tua lettura, in caso di polizze senza tacito rinnovo direi che la validità della "circostanza nota" in sede di rinnovazone della polizza è effettivamente dubbia (per quanto mi riguarda, almeno), in caso di cambio dell'assicuratore la circostanza verrà senz'altro esclusa e dovrà quindi essere aperto il sinistro sulla "vecchia" polizza prima della scadenza.Saluti a tuttiNanni

12 giugno 2015 10:01:53

Mario Disconnesso

Concordo sulla questione posta da Nanni (polizza con o senza tacito rinnovo, obbligo di dichiarare le circostanze note e conseguenze perniciose...) e che, pur andando ad estendere la problematica, risulta anch'essa influenzata dalla definizione di "sinistro" contenuta in polizza. Saluti. CB - Mario

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