Merci in refrigerazione - mancata corrente da fornitore locale
12 maggio 2011 15:45:27
Semola
RICHIESTA ALLA COMPAGNIA:
MERCI IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga dell'art. 2 , comma a.7 delle CGA - sezione I - la società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di :
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti :
all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ELIMINARE ( direttamente pertinenti all'impianto stesso) e ad altri eventi non espressamente esclusi.
Il contraente o l'assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre (OTTO) sei ore e di impegni, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di ( DODICI) 24 ore.
RISPOSTA DALLA COMPAGNIA:
Buongiorno, Le comunico che non è possibile dar corso a tutte le modiche richieste.
Possiamo eventualmente aumentare da 6 a 8 ore il prolungamento della mancata rilevazione o anormale produzione o distribuzione del freddo.
Modificare da 24 a 18 ore l'effetto della garanzia per mancata o anormale produzione/distribuzione del freddo
Nessuna deroga al punto b)
DOMANDA ALLA COMPAGNIA:
Se dovesse mancare l'energia elettrica per cause non dipendenti dall'Assicurato ( interruzione della fornitura a livello locale). Il sinistro verrebbe indennizzato ?
RISPOSTA DALLA COMPAGNIA:
Il danno non verrà indennizzato, l'Assicurato dovrebbe attivarsi con un gruppo elettrogeno o trasferendo le merci altrove.
Riflessione:
La risposta mi lascia perplesso, non riesco a comprendere il senso della clausola e vorrei sapere se in genere le altre compagnie si coportano come Zurich.
13 maggio 2011 12:10:23
Romeo51
GROUPAMA (Dinamica Plus impresa) idem pag.21 dell CGA.
13 maggio 2011 12:26:39
Semola
Se la corrente non viene erogata dal fornitore locale per cause non accidentali, il sinistro non troverebbe copertura.
13 maggio 2011 12:56:58
ma56
E-mail
Nell'esempio citato non c'è nessun guasto/rottura che faccia scattare la garanzia di polizza (" ... conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero") ma solamente una interruzione di corrente.
Anche la clausola citata da romeo51 non deroga comunque al fatto che il danno debba essere conseguente ad evento assicurato alla sezione Incendio: per cui se l'interruzione è causata da un incendio (fulmine, scoppio, ...), a mio parere il danno è compreso; se fosse causato da un escavatore che trancia i cavi, questa eventualità non è compresa.
ma56
13 maggio 2011 14:45:16
Semola
Nel caso il mio assicurato avesse subito un danno di 300.000,00 sarebbe così semplice indagare sulle circostanze che hanno determinato l'interruzione della corrente da parte di un fornitore locale ?
Sicuramente sarebbe molto più semplice avere una garanzia diretta, lasciando la possibilità alla compagnia di far rivalsa sul soggetto che ha deteminato il sinistro.
13 maggio 2011 18:20:03
ma56
E-mail
Il contratto incendio non può, a mio parere, essere attivato mancando del requisito del guasto o rottura come precedentemente evidenziato.
Solo se l'interruzione e successivo ripristino di corrente avesse causato un danno a motori, compressori, ecc. a seguito di "fenomeno elettrico " ( "...da qualsiasi motivo occasionati...") ci troveremmo nella condizione di poter attivare la garanzia della polizza incendio.
Ritengo anche che in presenza di un fatto come quello prospettato dal collega, l'unica possibilità di attivare le garanzie di polizza possa essere quella legata all'"obbligo di salvataggio", per cui l'assicurato avrebbe diritto al rimborso delle spese sostenute non in modo inconsiderevole per limitare il danno, e quindi quelle per affitto di magazzini alternativi, trasporto e ricollocamento della merce.
Discussione estremamente interessante; attendo conforto alla mia tesi, avendo assicurato diversi magazzini frigoriferi (della serie: non si è mai imparati a sufficienza).
Cordiali saluti.
N.B. per quanto attiene al testo della clausola "merci in refrigerazione" sono riuscito a far adottare il seguente testo, che mi pare migliorativo rispetto a quello standard; dopo i punti a) e b) sotto indicati dal collega, questa clausola recita:
"La garanzia è prestata alla condizione che esista un sistema di sorveglianza dell'impianto che consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si protragga per almeno 24 ore;
limitatamente al caso di mancata od insufficiente produzione del freddo la garanzia è operante se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore".
Mi pare molto più leggera rispetto agli obblighi previsti nella clausola standard .