02/05/2011
Evento incendio e detrazione dell’Iva
Nel caso in cui le scritture contabili siano state distrutte da un incendio il contribuente non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, a meno che non riesca a ricomporre copia della documentazione fiscale richiesta.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5182 allegata. Questa disciplina, aggiunge la Suprema corte, “si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità”.
E le garanzie assicurative?
Poiché non è un danno “diretto e materiale” non è logicamente compreso nelle condizioni di base.
Ma anche con una polizza danni indiretti occorrerà controllare che tale voce rientri tra quelle previste per le “spese fisse ed insopprimibili”, cosa che, parlo per la mia esperienza, non mi capita di vedere.
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