01/06/2011
La clausola di polizza che consente la rivalsa della Compagnia per guida in stato di ebrezza non è vessatoria.
La Cassazione (con la sentenza n. 11373 del 24-05-2011 allegata) interviene sulla clausola inserita nelle condizioni di polizza per R.C. auto in cui è previsto che la compagnia si può rivalere nei confronti del guidatore in stato di ebbrezza, indicando che detta clausola deve ritenersi limitativa del rischio assicurato e non limitativa della responsabilità dell'assicuratore e come tale non vessatoria, come invece avevano ritenuto alcuni giudici di merito.
Ad onor del vero, la suprema corte non si pronuncia sulla possibile abusività della clausola nei confronti del consumatore che, se riconosciuta tale, non avrebbe validità anche se espressamente accettata per iscritto indicando “L'argomento relativo alla doppia sottoscrizione da parte dell'assicurato che da sola, secondo il ricorrente, varrebbe a far ritenere la natura vessatoria della clausola correttamente non è stato esaminato dalla Corte territoriale, in quanto ritenuto assorbito dalla interpretazione data alla clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1469 ter, comma 2, codice civile”.
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