03/10/2011
Il danno da fermo tecnico non è automatico ma deve essere provato
Con la sentenza n. 17135 del 2011 allegata, la Cassazione Civile – Sezione II - affronta nuovamente il tema del c.d. danno da fermo tecnico, riconoscendo che detta tipologia di danno può trovare applicazione anche nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, laddove il proprietario del veicolo danneggiato dal sinistro subisce un danno per la mancata utilizzazione del mezzo durante il tempo occorso per le riparazioni.
A differenza però di quanto deciso precedentemente “il c.d. danno da fermo tecnico (…) può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito” (Cass. Civ., Sez. III, n. 18883/2007), in questo caso i Giudici hanno stabilito che “il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”, tornando ad una vecchia pronuncia (Cass. 19 novembre 1999 n. 12820).
C’è da osservare che nella sentenza in commento, la Seconda Sezione si riferisce a voci di danno consistenti, quali, ad esempio, l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, oppure la necessità di ricorrere a mezzi sostitutivi.
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