11/10/2011
Materiale edile non adeguatamente confezionato e la responsabilità del proprietario-produttore.
Interessante la questione affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza allegata, riguardante un infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta edile che, nell’effettuare il trasporto del materiale, era rimasto ucciso dalla caduta di un carico di betonelle, a causa delle precarie modalità di imballaggio dei materiali. Il trasporto è stato fatto con clausola “franco destino” ma con rischio del viaggio a carico dell’acquirente.
L’amministratore unico della ditta viene condannato non per un “difetto del prodotto”, ma per “difetto di imballaggio del prodotto”. Infatti, l’imbracatura risultava carente e inadeguata, inidonea a prevenire la caduta del carico, provocando così la caduta di 26 pedane di betonelle sul conducente del mezzo che aveva il compito di trasportarle e scaricarle.
Siamo di fronte (almeno per me) ad un caso nuovo in giurisprudenza, riguardante l’individuazione di un profilo di responsabilità imputabile al soggetto produttore di materiali destinati ad essere impiegati da terzi, materiali che – secondo l’insegnamento della Cassazione – devono essere commercializzati in condizioni di sicurezza, evitando che il loro inadeguato confezionamento possa provocare infortuni.
Osserviamo la cosa da un punto di vista assicurativo. Nel caso in questione, essendo il danneggiato un dipendente della ditta, si può presumere che il sinistro rientri nella garanzia RCO.
Facciamo invece il caso di una persona, dipendente di una società di trasporti, che subisce il danno con le stesse modalità. La polizza RCT esclude i danni “cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi”. In questo caso il sinistro è coperto? Direi proprio di no, a meno che non sia inserita una clausola che lo preveda espressamente.
E se l’Assicurato stipulasse una garanzia di R.C. per prodotti difettosi? Anche in questo frangente potrebbero nascere dei dubbi, a meno che non sia previsto (e poche polizze “standard” lo prevedono) che si deve intendere per “prodotto” anche ciò che compone l’imballaggio del prodotto stesso.
Corsi in videoconferenza equiparati ai corsi d’aula ai sensi del regolamento ISVAP: clicca qui per saperne di più |