10/06/2014
Perizia contrattuale e decorrenza della prescrizione.
Scoppia un incendio ed il danneggiato chiede il risarcimento del danno all’assicurazione che però eccepiva in giudizio il decorso della prescrizione annuale dal giorno del sinistro pur essendoci stata, successivamente, una procedura di perizia contrattuale.
È intervenuta la sentenza della Cassazione (21 marzo – 14 maggio 2014, n. 10541 allegata) stabilendo: “In tema di assicurazione contro i danni, salvo che la compagnia abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura.
Infatti, in caso di affidamento ai periti della determinazione del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile sino all’esito delle operazioni peritali, e, quindi, solo al termine delle stesse decorrono i termini di cui all’art. 2952 c.c.”.
I Giudici hanno inoltre precisato che anche l’esperimento di una perizia contrattuale ha effetto analogo all’arbitrato, giacché, anche in questa ipotesi, fino alla definizione del danno nel quantum, il relativo diritto al risarcimento non è esigibile e il termine di prescrizione non può decorrere (in tal senso Cass. n. 3961/2012).