19/04/2017
Sinistri stradali ed invalidità di piccola entità – parte 2^
Tempo fa abbiamo osservato la decisione della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 18773/2016) sulle modalità di accertamento medico-legale del danno biologico di lieve entità.
Ci sono stati sul web diversi interventi con relativi commenti, logicamente positivi o negativi in funzione dei ruoli o dei pensieri. C’è stato anche chi ha scritto che tale sentenza deve ritenersi in un qualche maniera “errata” nelle sue argomentazioni e che non dovrebbe essere applicata nei suoi contenuti.
Prendo atto, ma i Giudici sembrano invece proseguire su quella strada.
Tribunale Ordinario di Rimini - Sezione Unica civile - Sentenza n. 341 pubblicata il 24/03/2017
Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Tale interpretazione è stata recentemente avallata dalla Corte di Cassazione, la quale nella sentenza n. 18773/16 ha chiaramente affermato che "il citato comma 3- quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi".