02/05/2017
La clausola claim’s made è illegittima: parole della Cassazione
Qualche tempo fa, commentando la decisione della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016) sull’argomento, mi ero permesso di indicare che il tema non si era esaurito, indicando anche le decisioni del Tribunale di Milano sezione prima civile, sentenza del 17 giugno 2016 n. 7149 e quella del Tribunale di Napoli, II sezione civile, Sentenza n. 7807 del 20/06/2016, che interpretavano tale clausola in maniera diversa.
Ora è il momento della Suprema Corte (Sezione III civile - Sentenza 28 aprile 2017 n. 10506) la quale comincia con l’indicare: “Una clausola di questo tipo, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente Ia professione sanitaria, ed a copertura del rischi propri di questa, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela, sotto nessuno del tre aspetti enucleati poc'anzi, nell'esordio del presente paragrafo”.
- attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra;
- porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra;
- costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
La pronuncia termina con il seguente principio di diritto:
La clausola c.d. claim's made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale Ia copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto Ia richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.