19/05/2017
Coassicurazione – l’assicurato può chiedere l’intero indennizzo alla compagnia delegataria
Polizza infortuni collettiva stipulata da una ASL per i medici dipendenti. Un assicurato subisce un infortunio e agisce in giudizio sia ne confronti della ASL che della compagnia. La corte di Appello, modificando parzialmente la decisione del Giudice di merito, condanna la Compagnia a versare l’intero indennizzo anche per le quote delle coassicuratrici.
Viene chiesto il giudizio della Cassazione (Sez. III, sentenza 20 aprile 2017 n. 9961) che così si pronuncia:
“In difetto del consenso dell'assicurato (quindi del medico e non del Contraente), l'accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all'assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all'unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell'intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall'art. 1911 cc., nella quale il limite dell'obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito a una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile.”
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi; qualora sia inserita nel contratto la cosiddetta clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori.