03/07/2017
Furto tramite il ponteggio per lavori di restauro – la Cassazione cambia rotta
Un condomino subisce un furto ad opera di ignoti che hanno approfittato delle impalcature installate sulla facciata dell’edificio per l’esecuzione dei lavori di restauro e chiama a risponderne sia la ditta esecutrice dei lavori che lo stesso condominio.
La Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi sul furto in appartamento condominiale commesso tramite l’accesso alle impalcature riconoscendo
- la responsabilità dell’imprenditore per omessa ordinaria diligenza nell’attuazione delle cautele necessarie per inibire un uso anomalo della struttura ex art. 2043 c
- una responsabilità concorrente del condominio sia sempre ai sensi dell’art. 2043 del c.c., ma anche, in particolare, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Responsabilità per cose in custodia). In quest’ultimo caso siamo però in presenza di una responsabilità di tipo presunto, con onere della prova, per essere esente dalla responsabilità (caso fortuito), a carico del condominio, cosa molto difficile da provare.
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 3 maggio – 20 giugno 2017, n. 15176, discostandosi da altre precedenti pronunce (Sentenza n. 26900 del 19/12/2014, Sentenza n. 6435 del 17/03/2009, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008 ed altre) afferma che “… non può automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta, da custodia della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione…”, ma che “ … la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.”
Assicurativamente parlando, poiché la garanzia “furto tramite ponteggi” viene tranquillamente data alle imprese di costruzione tramite condizione aggiuntiva, mentre l’ho trovata sempre esclusa negli stampati della globale fabbricati, il disconoscimento della responsabilità ex art. 20151 del c.c. nei confronti del condominio potrebbe portare a considerare assicurabile questo rischio anche per i condomini.