06/10/2017
Responsabilità di amministratori e sindaci di società
Riporto un passaggio che si può trovare.
In ordine alla posizione delle compagnie assicuratrici, la Corte ha escluso innanzitutto la configurabilità di una mala gestio della lite, in quanto genericamente dedotta, osservando inoltre che la messa a disposizione del massimale di polizza era resa inopportuna dalla complessità della materia e dalla necessità di valutare la condotta degli amministratori.
Ha confermato poi l'operatività della polizza di assicurazione, rilevando che la stessa estendeva espressamente la copertura assicurativa alla violazione colposa dei doveri degli amministratori, dichiarando insufficienti, ai fini della natura dolosa dei fatti addebitati, la mera coscienza e volontà della condotta, in quanto requisiti di riferibilità dell'agire, e ritenendo invece necessaria la volontà dell'effetto nocivo, in quanto idonea a determinare il venir meno del rischio assicurato o a tradursi in violazione delle norme di legge e pattizie riguardanti la corretta rappresentazione del rischio.
Ha escluso inoltre che l'operatività della polizza fosse impedita dalla mancata dichiarazione, al momento della stipulazione, di fatti idonei a determinare la responsabilità, osservando che le condizioni generali estendevano la copertura assicurativa anche a condotte pregresse, e ritenendo che, in quanto predisposta dall'assicuratore, tale clausola dovesse essere interpretata nel senso più favorevole all'assicurato.
A prescindere da quanto sopra riportato, faccio presente che la sentenza (27 pagine di formato A4)