26/09/2017
Ancora sul fatto accidentale della polizza R.C.
Un condomino subisce dei danni in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale. Viene inizialmente fatta una transazione, senza rinuncia da parte dell’assicuratore all'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ("non accidentalità" delle infiltrazioni causa di danno).
Mancano ancora, a giudizio del danneggiato, € 306,60 oltre interessi, cosa che viene riconosciuta dal Tribunale di prime cure.
Si arriva al giudizio di Cassazione (Ordinanza 11 agosto 2017, n. 20070) poiché la Compagnia contestava la “non accidentalità” delle infiltrazioni causa di danno vista la grave colpa del condominio nel non intervenire. Questa la decisione dei gudici:
… l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità e, per la sua stessa natura, importa necessariamente, piuttosto, l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.
Di tal che, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose.