06/09/2017
Troppe esclusioni di garanzia possono diventare clausole vessatorie
Un trasportatore, nella figura di sub-vettore, subisce la rivalsa da parte della Compagnia assicurativa che ha provveduto a liquidare, al legittimato proprietario, il danno alle merci provocato da una rapina e chiede logicamente al suo assicuratore di tenerlo indenne da detta responsabilità. Cosa che l’assicuratore respinge in quanto la clausola delle Condizioni generali di polizza esclude dal rischio assicurato il furto, l'appropriazione indebita, la rapina, la truffa e la sottrazione delle merci o la mancata riconsegna.
Si arriva al giudizio in Cassazione (Sez. 3 Ordinanza n. 20152 del 18/08/2017) nel quale i giudici concludono che: “L'ampiezza delle esclusioni è tale da ridurre il rischio assicurato alla sola ipotesi dell'avaria delle merci. Resta, invece, estranea al rischio assicurato la perdita delle merci, che è il rischio tipico della responsabilità vettoriale.
Ciò posto, si deve considerare che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.
Va dunque affermata la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata all'eliminazione quasi totale del rischio contrattuale.”
Il commento: ed in una polizza denominata “all risks”, dove generalmente si toglie quasi tutto e poi si aggiungono le eventuali condizioni aggiuntive che reinseriscono alcune garanzie ma in maniera diversa da come sono state tolte, cosa succede?