23/08/2017
Polizza in nome e per conto di chi spetta – problematiche in caso di sinistro
In tutte le polizze incendio, ed anche in quelle furto, troviamo la clausola “Cose di proprietà di terzi: titolarità dei diritti”, in cui è previsto che in caso di sinistro le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Una autofficina subisce danni al fabbricato ed alle merci ivi contenute, compresi i veicoli in deposito per la vendita, il rimessaggio, lavorazioni o riparazioni provocati da un incendio.
Questa l’interpretazione della clausola da parte dei Giudici della Cassazione n.17447 del 14 luglio 2017.
“A prima lettura, la clausola contrattuale in commento potrebbe apparire intrinsecamente contraddittoria, dal momento che, da un lato, attribuisce al contraente la legittimazione a compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni, vincolanti anche per l'assicurato; dall'altro, prevede la possibilità di pagare l'indennizzo solo con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.
Invero, il significato della clausola diviene agevolmente comprensibile nella misura in cui per «atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni» si intendano non l'introduzione di una domanda giudiziale, bensì quell'attività cui sono tenute le parti, una volta verificatosi il sinistro assicurato, per conseguire l'indennizzo in via stragiudiziale (denuncia di sinistro, richiesta di risarcimento, ecc.).”
Quindi, il Tribunale ha correttamente escluso la legittimazione ad agire in giudizio della autofficina, in carenza del consenso prestato dai proprietari delle merci.
Per cui, in caso di giudizio, occorre avere l’espresso consenso di tutti gli assicurati a trattare per conto loro, da parte del contraente, l’entità e la liquidazione dei danni subiti.