20/12/2017
Le comunicazioni al perito della compagnia possono essere sospensive della prescrizione
In seguito ad un sinistro subiti da un immobile a causa di un terremoto, la Compagnia di assicurazioni incarica il proprio perito per gli accertamenti del caso che si protraggono oltre i termini di prescrizione.
Il Tribunale aveva ritenuto che, conferendo al proprio perito l'incarico di compiere accertamenti sul danno, la compagnia assicuratrice avesse rinunciato a far valere la prescrizione nel frattempo maturata e che le successive missive intercorse fra l'assicurato e il perito fossero valse a interrompere il nuovo termine di prescrizione.
La Corte d’Appello ha invece escluso di poter riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alle comunicazioni intercorse fra l'assicurato e il perito, in quanto le missive non erano state indirizzate al debitore, ma ad un mero «mandatario tecnico», e non contenevano un'esplicita richiesta di adempimento: ha pertanto ritenuto che il credito fosse prescritto.
La Cassazione (Ordinanza n. 18376 / 2017), chiamata ad una interpretazione sul caso, così si è espressa:
“in tema di assicurazione contro i danni, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato, le comunicazioni dell'assicurato al perito incaricato dall'assicuratore, non idonee come atti di costituzione in mora, valgono senz'altro a dar conto di un persistente interesse dell'assicurato a far valere la propria pretesa e a giustificare l'interruzione del termine di prescrizione fintantoché l'assicurato non venga reso edotto (dal perito o dall'assicurazione) dell'avvenuta ultimazione dell'accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell'assicuratore e da subire gli effetti dell'eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione”.