23/01/2018
Rimessa ancora la decisione alle Sezioni Unite della Cassazione la clausola claims made
La III Sezione della Cassazione civile, con l’ordinanza n.1465 del 19 gennaio 2018, ha chiesto al massimo consesso della Cassazione di stabilire che:
1. «la clausola claim's made sia immeritevole di tutela sempre e comunque quando esclude il diritto dell'assicurato all'indennizzo se la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto». 2. «nell'assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c. ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, dall'art. 1917, comma primo, c.c.».
3. «nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito».
Sembra dunque proseguire il “calvario” della Clausola claims iniziato praticamente dal 2002, dove, nelle sentenze più recenti si sono manifestati anche pareri diversi della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624 e Cass. civ. Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891). L’intervento delle Sezioni Unite del 2016 (Sentenza 6 maggio 2016, n. 9140) sembrava avere (forse) sanato la situazione, trattando però di parametri astratti alcuni dei quali non è agevole trasferire sul piano pratico (il tipo - pura o impura - della clausola; l’incisione della libertà contrattuale del contraente non predisponente quale effetto riflesso delle condizioni della stipula; l’asimmetria informativa delle parti; tutte le circostanze del caso concreto.
Vedremo come andrà a finire.