05/02/2018
Sinistro infortuni ed onere della prova
Un assicurato subisce un infortunio per un sinistro stradale e chiede alla Compagnia, con la quale aveva stipulato una polizza infortuni, il relativo indennizzo. La compagnia assicurativa, rifiutava tale indennizzo, contestando sia l'efficacia della copertura sia la dinamica dell'infortunio così come descritta dall'attore.
In primo grado di giudizio, il Giudice condannava la Compagnia a pagare.
In secondo grado, la corte territoriale riteneva che, pur essendo incontestabile che l'assicurato avesse patito le lesioni personali che lamentava, comunque la domanda andava rigettata perché egli non aveva dimostrato in modo netto e chiaro la concreta dinamica dell'infortunio.
Si ricorre in Cassazione e la Suprema Corte condanna la Compagnia stabilendo quanto segue:
“…gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
(a)i rischi inclusi;
(b)i rischi esclusi;
(c)i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto.
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
Enuncia anche il seguente principio:
“nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore".