09/02/2018
Sinistro stradale e diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprietario del veicolo
Una coppia di fratelli viaggia sull’auto di proprietà di uno di loro. Alla guida si mette fratello non patentato, oltre che a essere in stato di ebbrezza, con il permesso dell’altro fratello proprietario del veicolo. Avviene lo scontro con due veicoli ed il fratello proprietario del veicolo rimane ucciso nell’incidente.
La compagnia assicuratrice del veicolo esercita nei confronti della moglie e del figlio del deceduto l’azione di rivalsa ex art. 18, L. n. 990/1969 (ora art. 144, d.lgs. n. 209/2005), deducendo la non copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida ovvero in stato di ebbrezza e che tale circostanza le attribuiva dunque il diritto di rivalersi verso l’assicurato (e quindi verso i suoi eredi) per l’importo pagato. Domanda accolta in primo grado e in appello.
Gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione, chiedendo una lettura conforme al diritto dell’Unione Europea dell’azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato.
E la Suprema Corte accoglie il ricorso degli eredi dell’assicurato defunto, anche alla luce della nota sentenza 1 dicembre 2012, C-442/10, c.d. Churchill Insurance Company, dove la Corte di Giustizia ha statuito che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione Europea in materia di assicurazione obbligatoria R.C.A. è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche se proprietari del veicolo, devono avere assicurati e che il diritto dell’Unione Europea osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il riconoscimento del danno conseguente a un sinistro causato dal veicolo assicurato.
Questo principio, conclude la Suprema Corte, risulterebbe indebitamente aggirato se si consentisse all’assicuratore di recuperare, attraverso l’azione di rivalsa, quanto precedentemente erogato alla vittima a titolo di risarcimento.