19/02/2018
Validità giuridica di messaggi sms, whatsApp, posta elettronica
L’argomento di questa settimana non riguarda unicamente il mondo assicurativo, ma ritengo sia molto utile per il lavoro di chi fa spesso uso di messaggi sms, whatsApp, posta elettronica mandati, scaricati" e/o conservati nella memoria di un computer o dell'apparecchio cellulare. Non sto parlando di p.e.c. (che è certificata), ma di quelli sopra descritti.
La Cassazione penale, sez. V, con la sentenza del 16/01/2018 n° 1822 entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta, dichiarando che questi messaggi hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. che riporto:
Art. 234. - Prova documentale.
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen. con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.
Infine, non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta