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Clausola di esclusione del dolo e colpa grave dell’assicurato – onere della prova

A seguito di un incendio verificatosi nella notte, l’assicurato chiedeva i danni subiti alla propria compagnia assicuratrice, la quale rigettava la domanda indicando, quale causa impeditiva del pagamento dell'indennizzo, il dolo o la colpa grave dell'assicurata.
Il tribunale di 1^ grado e la Corte di Appello davano ragione alla compagnia.
Ricorre per Cassazione l’assicurato (sentenza n. 2527 dell’1-02-2018) sostenendo che:
"la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione «incongrua» e comunque lesiva del principio desumibile dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale spetta a colui che voglia far valere un diritto in giudizio l'onere di fornire la prova dei cd. fatti costitutivi del medesimo diritto mentre è a carico della controparte l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere."
Quindi sarebbe inefficace la clausola di cui all'art. 24 delle CGA che prevede che in caso di apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro l'onere a carico dell'assicurato di dimostrare che l'evento dannoso non sia stato determinato da suo fatto doloso o gravemente colposo.
Anche la cassazione respinge la richiesta dell’assicurato motivando:
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, …, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”.
La deroga alla colpa grave (ex art. 1900 c.c.) era inserita in polizza. Questo il testo in sentenza:

“Aggiunge, infine, la ricorrente che, anche in presenza di colpa grave dell'assicurata, la società assicuratrice avrebbe comunque dovuto corrispondere l'indennizzo ai sensi delle condizioni aggiuntive della polizza, secondo cui «a parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazioni la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione causati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente”
La domanda, a prescindere dal caso specifico: quando e come può l’assicurato dimostrare ciò?

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