Titolo V - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 57. - Attività di riassicurazione
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione [, salvo quanto previsto dal comma 4] (1).
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE (1).
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
57-bis (1) - Società veicolo.
1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP (OGGI IVASS).
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.".
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Capo II - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 58. - Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'ISVAP (OGGI IVASS), con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica , per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonchè per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 59. - Requisiti e procedura
1. L'ISVAP (OGGI IVASS) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP (OGGI IVASS), in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro (1);
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 (2);
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP (OGGI IVASS) nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP (OGGI IVASS), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.
(1) Lettera modificata dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
Art. 59-bis (1) - Estensione ad altri rami.
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP (OGGI IVASS). Si applica l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.
3. L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 59-ter (1) - Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS). Nella comunicazione è indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare;
d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L'ISVAP (OGGI IVASS), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP (OGGI IVASS) informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP (OGGI IVASS). L'ISVAP (OGGI IVASS) valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 59-quater (1) - Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS). Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 59-quinquies (1) - Attività in uno Stato terzo.
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS).
2. L'ISVAP (OGGI IVASS) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Capo III - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo
Art. 60. - Attività in regime di stabilimento (1)
1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS), da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP (OGGI IVASS) della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP (OGGI IVASS), secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 60-bis (1) - Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo.
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall'ISVAP (OGGI IVASS) con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
4. L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP (OGGI IVASS), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 61. - Attività in regime di prestazione di servizi
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4 (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.