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Titolo VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 62. - Esercizio dell'attività di riassicurazione

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa (1).

2.    L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III (2).

(1) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

(2) Comma modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 63. - Requisiti organizzativi

1.    L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.

2.    Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 64. - Riserve tecniche del lavoro indiretto (1)

1.    L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività.

2.    L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3.    Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.

4.    L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP (OGGI IVASS).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 65. - Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

1.    Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:

a)    tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti;

b)    è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;

c)    assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

d)    utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;

e)    è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.

2.    In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP (OGGI IVASS), nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

3.    L'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP (OGGI IVASS) fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche (2).

4.    L'ISVAP (OGGI IVASS), nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

(1)  Articolo sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

(2)  Per il regolamento di cui al presente comma, vedi l'articolo 8, comma 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 65-bis (1) - Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche).

1.    L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

2.    Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

3.    L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP (OGGI IVASS) la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonchè i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66. - Retrocessione dei rischi

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro (1).

2.    La decisione dell'ISVAP (OGGI IVASS) è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.

(1) Comma modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66-bis (1) - Margine di solvibilità disponibile.

1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

2. L'ISVAP (OGGI IVASS) disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.

4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP (OGGI IVASS) può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.

5. L'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66-ter (1) - Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari.

1.    I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.

2.    L'ISVAP (OGGI IVASS) individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

3.    Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66-quater (1) - Margine di solvibilità richiesto.

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP (OGGI IVASS) può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66-quinquies (1) - Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni.

1.    L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.

2.    Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP (OGGI IVASS) adotta le misure di cui al titolo XVI.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 66-sexies (1) - Ammontare della quota di garanzia.

1.    Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2.    La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro (2).

3.    La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.

4.    L'importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP (OGGI IVASS) comunica con provvedimento la misura dell'incremento.

(1)  Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

(2)  A norma dell'articolo 1 del Provvedimento ISVAP (OGGI IVASS) 14 settembre 2010, n. 2833, l'importo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione di cui al presente comma è aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Vedi anche l'articolo 4 del Provvedimento ISVAP (OGGI IVASS) 14 settembre 2010, n. 2833

Art. 66-septies - Riassicurazione finite.

1.     L'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a:

a)    le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

b)    le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

c)    i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

d)    la costituzione di adeguate riserve tecniche;

e)    gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;

f)     regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

 

Capo II - Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno stato terzo

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 9 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 67. - Attività in regime di stabilimento

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

 

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