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Titolo VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

Capo I - Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 68. - Autorizzazioni

1.     L'ISVAP (OGGI IVASS) autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (1).

2.     L'ISVAP (OGGI IVASS) autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (2).

2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2 (3).

3.     L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

4.     L'ISVAP (OGGI IVASS) individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse (4).

5.     L'ISVAP (OGGI IVASS) rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;

1.     l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (5).

5-bis. L'ISVAP (OGGI IVASS) opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3 (6).

6.     Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP (OGGI IVASS) comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

7.     L'ISVAP (OGGI IVASS) può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

8.     I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

9.     L'ISVAP (OGGI IVASS) determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole (7).

(1)  Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2)  Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3)  Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(4)  Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(5)  Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(6)  Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(7)  Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 69. - Obblighi di comunicazione

1.    Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS). Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP (OGGI IVASS) (1).

2.    Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP (OGGI IVASS) le generalità dei fiducianti.

3.    L'ISVAP (OGGI IVASS), al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

4.    L'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 70. - Comunicazione degli accordi di voto

1.    Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP (OGGI IVASS) dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP (OGGI IVASS) stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione (1).

2.    Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP (OGGI IVASS) può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate (2).

3.    Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

(1)  Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2)  Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 71. - Richiesta di informazioni

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.

3.    L'ISVAP (OGGI IVASS), per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

4.    Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP (OGGI IVASS) può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

6.    L'ISVAP (OGGI IVASS), in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.

Art. 72. - Nozione di controllo

1.    Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2.    Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a)    esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

b)    possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

c)    sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1)    la trasmissione degli utili o delle perdite;

2)    il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3)    l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

4)    l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

d)    l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73. - Partecipazioni indirette

1.    Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:

a)    per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

b)    a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

c)    che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

Art. 74. - Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

1.    Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.

2.    In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP (OGGI IVASS) entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3.    Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP (OGGI IVASS).

4.    Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Art. 75. - Protocolli di autonomia

1.    Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP (OGGI IVASS) può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa (1).

2.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

 

Capo II - Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza

Art. 76. - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

1.    I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP (OGGI IVASS).

2.    Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP (OGGI IVASS).

3.    Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.

4.    Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Art. 77. - Requisiti dei partecipanti

1.    Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP (OGGI IVASS), determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 (1).

2.    [Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.] (2)

3.    In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP (OGGI IVASS) entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea (3).

4.    Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP (OGGI IVASS) (4).

(1)  Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2)  Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3)  Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(4)  Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 78. - Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

1.    Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

2.    Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

 

Capo III - Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 79. - Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1.    L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorchè esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.

2.    Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP (OGGI IVASS) può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

3.    Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP (OGGI IVASS). Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.

4.    Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 80. - Obblighi di comunicazione

1.    L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP (OGGI IVASS) l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2.    È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.

3.    L'ISVAP (OGGI IVASS), tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 81. - Vigilanza prudenziale

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS), al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

2.    Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP (OGGI IVASS) ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3.    Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP (OGGI IVASS) nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4.    La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione

 

Capo IV - Gruppo assicurativo

Art. 82. - Gruppo assicurativo

1.    A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:

a)    dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b)    dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.

2.    Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 83. - Impresa capogruppo

1.    Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

2.    L'ISVAP (OGGI IVASS) accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

Art. 84. - Impresa di partecipazione capogruppo

1.    Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2.    Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.

3.    Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.

Art. 85. - Albo delle imprese capogruppo

1.    L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP (OGGI IVASS).

2.    La capogruppo comunica all'ISVAP (OGGI IVASS) l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.

3.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.

4.    Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

5.    L'ISVAP (OGGI IVASS) determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Art. 86. - Poteri di indagine

1.    Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP (OGGI IVASS) può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.

2.    Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.

3.    Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP (OGGI IVASS) i poteri previsti dall'articolo 71.

Art. 87. - Disposizioni di carattere generale o particolare

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS), al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.

2.    Le procedure di gestione del rischio includono:

a)    un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;

b)    procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

3.    I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP (OGGI IVASS) e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP (OGGI IVASS).

4.    Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

 

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