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Titolo VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Capo I - Disposizioni generali sul bilancio

Art. 88. - Disposizioni applicabili

1.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2.    Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione (1).

3.    Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

(1) Comma modificato dall'articolo 10 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 89. - Disposizioni particolari

1.    Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

2.    È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

Art. 90. - Schemi

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.

2.    L'ISVAP (OGGI IVASS), con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3.    Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento.

4.    I poteri dell'ISVAP (OGGI IVASS) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP (OGGI IVASS) può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP (OGGI IVASS) ne richiede la collaborazione.

 

Capo II - Bilancio di esercizio

Art. 91. - Principi di redazione

1.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

2.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.

Art. 92. - Esercizio sociale e termine per l'approvazione

1.    L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.    Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

3.    Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

4.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS), specificando le ragioni della proroga.

Art. 93. - Deposito e pubblicazione

1.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

2.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società.

3.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.

4.    Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

5.    Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.

Art. 94. - Relazione sulla gestione

(1)  Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano (1) :

a)    l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b)    l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c)    le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d)    le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e)    le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi (2);

f)     notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g)    il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h)    i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i)      l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l)      i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

(2)  Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi (3).

(1)  Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

(2)  Lettera inserita dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

(3)  Comma inserito dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

 

Capo III - Bilancio consolidato

Art. 95. - Imprese obbligate

1.    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

2.    Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

3.    Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 96. - Direzione unitaria

1.    L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2.    Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

a)    un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;

b)    un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;

c)    una persona fisica.

3.    Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

4.    L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a)    l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b)    la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5.    In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

6.    Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Art. 97. - Esonero dall'obbligo di redazione

1.    L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

2.    L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:

a)    che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b)    che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;

c)    che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;

d)    che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

3.    Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Art. 98. - Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

Art. 99. - Data di riferimento

1.    La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

Art. 100. - Relazione sulla gestione

1.    Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano (1):

a)    le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b)    il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c)    l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d)    i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi (2).

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi (3).

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento (3).

(1)  Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

(2)  Lettera aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

(3)  Comma inserito dall'articolo 1 del D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32.

 

Capo IV - Libri e registri obbligatori

Art. 101. - Libri e registri obbligatori

1.    Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2.    Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a)    i contratti emessi;

b)    i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;

c)    i contratti scaduti;

d)    i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

e)    i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f)     i sinistri denunciati;

g)    i sinistri pagati;

h)    i reclami ricevuti.

3.    Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

i contratti emessi;

i sinistri denunciati;

i sinistri pagati;

i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

i reclami ricevuti.

4.    L'ISVAP (OGGI IVASS) adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

5.    L'ISVAP (OGGI IVASS) individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

 

Capo V - Revisione legale dei conti (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 102. - Revisione contabile del bilancio

1.    Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103 (1).

2.    La relazione del revisore legale o della società di revisione legale è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali (2).

3.    Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1 (3).

4.    L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP (OGGI IVASS) nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

5.    [L'ISVAP (OGGI IVASS), qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza] (4).

(1)  Comma sostituito dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2)  Comma modificato dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(4)  Comma abrogato dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 103. - Attuario nominato dalla società di revisione

1.    Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

2.    L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP (OGGI IVASS). La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3.    L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento.

4.    L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP (OGGI IVASS), entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP (OGGI IVASS).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 104. - Accertamenti sulla gestione contabile

1.    L'ISVAP (OGGI IVASS) può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa.

Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

(1) Articolo sostituito dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 105. Revoca dell'incarico all'attuario revisore

1.    Qualora l'ISVAP (OGGI IVASS) accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato [dalla società di revisione] ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB (1).

2.    Qualora l'ISVAP (OGGI IVASS) accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 103, comma 3, , la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato (2).

3.    Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, al revisore legale o alla società di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la società di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio (3).

4.    In caso di inadempienza l'ISVAP (OGGI IVASS) provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.

5.    L'ISVAP (OGGI IVASS) informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

6.    L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP (OGGI IVASS) gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

(1)  Comma modificato dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2)  Comma modificato dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)  Comma modificato dall'articolo 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

 

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