Titolo XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 210. - Ambito di applicazione (1)
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 211. - Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 (1).
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP (OGGI IVASS) può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP (OGGI IVASS) può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
(1) Comma modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Capo II - Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212. - Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1).
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 213. - Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP (OGGI IVASS), con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo (1).
2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP (OGGI IVASS) i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare [ sull'impresa assicurativa] per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorità prevista dall'articolo 10 (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 214. - Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP (OGGI IVASS) può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica (1):
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana (2);
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana (2) ;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 (2).
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206 (3).
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 (3).
(1) Alinea modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Lettera modificata dall'articolo 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Capo III - Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215. - Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP (OGGI IVASS) sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare (1).
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione (2);
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP (OGGI IVASS) verifica l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito (3).
4. L'ISVAP (OGGI IVASS) esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti (3).
(1) Comma sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Lettera modificata dall'articolo 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Comma modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 216. - Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP (OGGI IVASS), avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 4, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, l'ISVAP (OGGI IVASS) vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione (1).
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP (OGGI IVASS) richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP (OGGI IVASS) formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP (OGGI IVASS), qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Capo IV - Verifica della solvibilità corretta
Art. 217. - Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento (1).
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP (OGGI IVASS), unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b) (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
CAPO IV - Verifica della solvibilità corretta
Art. 218. - Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP (OGGI IVASS) con regolamento (1).
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo (2).
3. L'ISVAP (OGGI IVASS) può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo (2).
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP (OGGI IVASS), unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d) (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 219. - Calcolo della situazione di solvibilità corretta
1. L'ISVAP (OGGI IVASS) disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate (1);
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento [ delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro] , delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato (1);
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione , i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante (1);
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
(1) Lettera modificata dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 220. - Accordi per la concessione di esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP (OGGI IVASS) può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro (1).
2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP (OGGI IVASS) può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.