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PARTE I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1.    Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Art. 2 (Definizioni)

1.    Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

1.    “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

2.    “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

3.    “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

4.    “attività di intermediazione assicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

5.    “attività di intermediazione riassicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

6.    “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

7.    “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;

8.    “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;

9.    “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

10.  “corsi in aula”: i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all’esterno, anche attraverso videoconferenza;

11.  “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

12.  “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

13.  “formazione a distanza”: la formazione conseguita, senza l’ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici;

14.  “grandi rischi”: i rischi indicati all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

15.  “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

16.  “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

17.  “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

18.  “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

19.  “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;

20.  “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

21.  “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all’istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

22.  “polizza di assicurazione della responsabilità civile”: la polizza prevista dall’articolo 110, comma 3 e dall’articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

23.  “Poste Italiane spa -Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane ­Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

24.  “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

25.  “registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

26.  “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

27.   “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

28.  “società di intermediazione mobiliare o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

29.  “Stato aderente allo Spazio economico europeo”: uno Stato aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

30.  “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;

31.  “Stato membro d’origine”: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui è situata la residenza o la sede legale degli intermediari;

32.  “Stato membro di prestazione”: lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro d’origine, esercitano l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

33.  “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

34.  “supporto durevole”: qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate;

35.  ii) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell’intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

36.  “testo unico bancario”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

37.  “testo unico dell’intermediazione finanziaria”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1.    Il presente Regolamento disciplina l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita all’articolo 2, lettere d) ed e) e l’esercizio della stessa.

2.    Costituisce attività di intermediazione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

3.    E’ considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

4.    Alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52 e 53.

5.    Il presente Regolamento non si applica alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo dell’attività di informazione non sia quello di assistere l’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione.

6.    Il presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 2, lettera b), 51, 53, 59, comma 2, lettera d) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010,8 non si applica alle attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1)    il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;

2)    salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;

3)    l’attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;

4)    la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;

5)    l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

 

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