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PARTE II Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana

Capo I Disciplina del registro

Sezione I Disposizioni generali

Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1.    E’ istituito presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.

2.    Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:

-       sezione A: gli agenti;

-       sezione B: i mediatori;

-       sezione C: i produttori diretti;

-       sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

-       sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

3.    Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

4.    L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.

 

Art. 5 (Persone fisiche)

1.    Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a)    cognome e nome;

b)    luogo e data di nascita;

c)    numero e data di iscrizione;

d)    relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

1.    Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

a)    la tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;

b)    la qualifica di esercizio dell’attività di intermediazione, ovvero:

o   se operano individualmente;

o   se operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione B;

c)    le sedi operative;

d)    gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

e)    nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.

2.    Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

a)    cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attività;

b)    la qualifica di esercizio dell’attività di intermediazione, ovvero:

o   se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

o   se operano individualmente;

o   se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;

o   se operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E;

o   se operano in qualità di addetti all’attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione E.

 

Art. 6 (Società)

1.    Per le società esercenti l’attività di intermediazione, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a)    ragione o denominazione sociale;

b)    sede legale ed eventuali sedi secondarie;

c)    numero e data di iscrizione;

d)    per le società iscritte nelle sezioni A, B o D:

o   gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

o   nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;

e)    per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

2.    Per le società iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

a)    la tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;

b)    cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o dei responsabili dell’attività di intermediazione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.

3.    Per le società iscritte nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

a)    cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attività;

b)    cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di intermediazione;

c)    cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di intermediazione.

 

Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

1.    L’ISVAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente Regolamento.

2.    L’ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

 

 

Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

 

Art. 8 (Requisiti per l’iscrizione)

1.    Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:

a)    essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;

b)    non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c)    avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 9;

d)    fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

e)    esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.

2.    Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.

 

Art. 9 (Prova di idoneità)

1.    La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet.

2.    Nel provvedimento che indice la sessione d’esame, l’ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3.    Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

4.    La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:

a)    diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;

b)    disciplina della previdenza complementare;

c)    disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;

d)    tecnica assicurativa;

e)    disciplina della tutela del consumatore;

f)     nozioni di diritto privato;

g)    nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

5.    Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, la prova di idoneità verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:

a)    disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;

b)    tecnica riassicurativa.

5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.

6.    Comma abrogato.

7.    Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

 

Art. 10 (Commissione esaminatrice)

1.    La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:

a)    due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;

b)    due funzionari dell’ISVAP;

c)    due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.

2.    Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.

3.    Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento dell’esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell’ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l’espletamento degli esami scritti ed orali.

4.    I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

5.    La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

6.    I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’ISVAP nel provvedimento di nomina.

 

Art. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1.    La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

2.    La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

a)    garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

b)    coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

c)    l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

d)    garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

3.    Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

4.    I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

a) per ciascun sinistro, € 1.250.618;

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.875.927.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione”.

5.    La polizza, salvo quanto previsto dall’articolo 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.

 

Art. 12 (Domanda di iscrizione)

1.    La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all’ISVAP in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2.    La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all’allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”

3.    Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

 

 

Sezione III Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro

 

Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)

1.    Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:

a)    essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del decreto;

b)    non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

c)    avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

d)    fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15.

2.    Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:

a)    il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;

b)    le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.

3.    Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B del registro come inoperative.

 

Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa)

1.    Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

a)    avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;

b)    avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

 

Art. 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1.    La polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di intermediazione, dai responsabili dell’attività di intermediazione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti,   collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

2.    Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

 

Art. 16 (Domanda di iscrizione)

1.    La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all’ISVAP in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2.    La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all’allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.

3.    Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che la società ha effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

 

 

 

 

Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del registro

 

Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)

1.    Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:

a)    essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;

b)    non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c)    avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2.    La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:

a)    consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;

b)    ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione;

c)    è impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo;

d)    si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.

3.    Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

 

Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

1.    Ai fini dell’iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l’impresa che se ne avvale trasmette all’ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 3.

2.    Nella domanda di iscrizione l’impresa attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

 

 

Sezione V Iscrizione nella sezione D del registro

 

Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)

1.    Nella sezione D del registro possono essere iscritti:

a)    le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;

b)    le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;

c)    gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario;

d)    Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

 

Art. 20 (Domanda di iscrizione)

1.    La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’ISVAP in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2.    La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 4.

3.    Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

 

 

Sezione VI Iscrizione nella sezione E del registro

 

Art. 21 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

1.    Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:

a)    essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;

b)    non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c)    essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.

2.    Nella domanda di iscrizione al registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

 

Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

1.    Le società addette all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro, devono:

a)    essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto;

b)    non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

c)    non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;

d)    aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

e)    preporre all’attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

2.    Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E’ considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

 

Art. 23 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)

1.    I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

 

Art. 24 (Modalità per l’iscrizione)

1.    Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all’ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2.    La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6, secondo quanto disposto dall’articolo 28 bis.

3.    Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

 

Sezione VII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro

 

Art. 25 (Iscrizione nel registro)

1.    L’ISVAP procede all’iscrizione nel registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se espressamente richiesto, l’intervenuta iscrizione, con l’indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.

2.    Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

3.    Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel registro.

 

Art. 26 (Cancellazione dal registro)

1.    Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:

a)    a seguito dell’emanazione di un provvedimento di radiazione;

b)    in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;

c)    in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

d)    in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;

e)    relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;

f)     limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

g)    in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;

h)    limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.

2.    Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’ISVAP procede alla cancellazione d’ufficio.

3.    La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.

4.    L’ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.

5.    Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

 

Art. 27 (Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)

1.    Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:

a)    siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione;

b)    nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal successivo articolo 38;

c)    venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5.

d)    in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del decreto.

2.    I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).

3.    L’ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.

 

Art. 28 (Reiscrizione delle società nel registro)

1.    Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:

a)    siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;

b)    venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5.

c)    in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del decreto.

I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.

2.    La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall’ISVAP secondo le modalità stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.

 

Art. 28 bis (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

1.    Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all’ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2.    La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6.

3.    L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 25, comma 1.

4.    Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all’allegato n. 5 bis. Si applica l’articolo 36, comma 6.

 

Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)

1.    Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all’ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l’impresa o l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l’interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell’allegato n. 9.

2.    Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all’ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l’interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell’allegato n. 9.

3.    Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

4.    Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall’ISVAP secondo le modalità stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.

 

Art. 30 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1.    L’ISVAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.

2.    L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione al registro.

 

 

Capo II Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro

 
Art. 31 (Estensione dell’esercizio dell’attività di intermediazione in altri Stati membri)

1.    Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all’ISVAP apposita comunicazione, redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 10.

2.    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l’ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l’intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.

3.    A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l’attività. L’ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.

 

Art. 32 (Collaborazione tra Autorità)

1.    L’ISVAP collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente l’applicazione della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorità, l’ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.

2.    L’ISVAP comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 31, comma 2, siano stati cancellati dal registro.

 

 

 

Titolo II Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

 

Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1.    Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’ISVAP. L’ISVAP informa tempestivamente l’Autorità dello Stato membro di origine dell’avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli intermediari devono osservare nell’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall’ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito internet.

2.    Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell’ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

a)    cognome e nome o ragione sociale;

b)    nazionalità;

c)    indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

d)    regime di attività svolta;

e)    in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile;

f)     Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

g)    data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica italiana;

h)    data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica italiana;

i)      indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

3.    Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’ISVAP provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’elenco di cui al comma 2, eliminando dall’elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d’origine.

4.    L’ISVAP assicura il pubblico accesso all’elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

 

Art. 34 (Misure nei confronti degli intermediari)

1.    Qualora l’ISVAP venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 33, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.

2.    Nei confronti degli intermediari inseriti nell’elenco annesso al registro che violino le norme di interesse generale, l’ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda l’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l’ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell’attività.

3.    Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l’ISVAP dà comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

 

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