PARTE IV Provvedimenti sanzionatori
Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)
1. L’ISVAP, secondo la procedura prevista dall’articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione dell’articolo 35, comma 2;
2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;
4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall’articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall’articolo 54 bis;
5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all’articolo 54;
6) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all’ISVAP, non rispondenti al vero;
8) svolgimento dell’attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
9) ripresa dell’attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
10) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 6;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38;
3) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 47, comma 3;
7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 51;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 53;
10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 bis;
10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall’articolo 54, comma 2;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2 o comma 3;
12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all’articolo 57;
13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 59;
14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 60.
15) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 61;
16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all’assicurato in assenza dell’attestato dello stato di rischio o dell’acquisizione dei dati inerenti all’identità del contraente e, se persona diversa, dell’intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all’assicurato in base ai dati risultanti dall’attestato dello stato di rischio o relativi all’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa;
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l’ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l’attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società.
5. L’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell’ISVAP.