PARTE V Disposizioni transitorie
Art. 63 (Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione)
1. Le persone fisiche iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11 e/o che siano incluse nella copertura della polizza di cui all’articolo 15 stipulata dalle società indicate all’articolo 65, comma 1, per le quali operano. L’assolvimento dell’obbligo è attestato mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8A – Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano, sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 7 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione in qualità di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa di società indicate all’articolo 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da tali società, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 65, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Sono iscritte nella sezione A come inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano la Parte I del modello di cui all’allegato n. 8A. Qualora esse intendano continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A, compilando la Parte IV del modello di cui all’allegato n. 8A e gli intermediari che se ne avvalgono presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o dall’articolo 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4, comma 4, non è richiesta la cancellazione dalla sezione A. Per tali soggetti resta comunque valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione.
6. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8A.
7. Il termine per la trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2006.
Art. 64 (Trasferimento nel registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
1. Le persone fisiche iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11 e/o siano incluse nella copertura della polizza prevista dall’articolo 15 stipulata dalle società di cui al comma 8 per le quali operano, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8C -Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano sono iscritti nella sezione B come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 13 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Alle persone fisiche, iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di rappresentanti legali, amministratori delegati, direttori generali delle società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione che le società attestino nell’allegato n. 8D di averle confermate nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all’ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione B;
b) comunicazione di avvio dell’operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi.
5. Alle persone fisiche, iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di gestori presso le società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali società non abbiano attestato nell’allegato n. 8D di avere attribuito la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione o una delle altre qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma 4.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
7. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8C.
8. Le società di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B, previo assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 15, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8D – Parte I. In ogni caso, le società individuano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli iscritti nel predetto Albo o tra coloro che hanno titolo per l’iscrizione nel registro almeno il rappresentante legale ed il responsabile dell’attività di intermediazione; solo qualora nominati, indicano anche l’amministratore delegato e il direttore generale.
9. Le società di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 15 sono iscritte nella sezione B come inoperative.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il termine di cui al comma 13 non dà luogo al trasferimento nel registro.
11. Per le società di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, ai fini del trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale richiesto per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello previsto dall’articolo 14.
12. Le società di cui al comma 8 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8D.
13. Il termine per la trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal comma 4, è fissato al 31 dicembre 2006.
Art. 65 (Iscrizione nel registro delle società esercenti attività agenziale)
1. Le società esercenti attività agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi nella sezione A del registro a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1;
b) almeno uno dei suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nella sezione A in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione delle società stesse.
2. Ai fini dell’iscrizione delle società:
a) i rappresentanti legali trasmettono all’ISVAP, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, utilizzando il modello di cui all’allegato n. 8B – Parte I, nella quale indicano anche il o i responsabili dell’attività di intermediazione;
b) i rappresentanti legali o delegati agenziali già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione trasmettono all’ISVAP, nello stesso termine di cui alla lettera a), una dichiarazione sostitutiva che attesti la loro inclusione nella copertura assicurativa della polizza stipulata dalla società, utilizzando il modello di cui all’allegato n. 8A -Parte I.
3. Ove ne ricorrano tutti i presupposti, l’ISVAP provvede all’iscrizione nella sezione A della società e dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa, in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione.
4. Le società agenziali per le quali:
a) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione o che non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la documentazione di cui al comma 2, lettera a), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa, già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come inoperativi;
b) non venga presentata entro il 31 dicembre 2006 la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa, già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non possono essere trasferiti nel registro.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle società che non vengono iscritte nel registro.
5. I rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, che presentano la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) e per i quali le società non abbiano attestato nell’allegato n. 8B di aver attribuito la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione, sono iscritti temporaneamente nella sezione A come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all’ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione A;
b) comunicazione di avvio dell’operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione A come inoperativi.
6. Le società agenziali che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8B.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 19, i quali, per continuare ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa:
a) presentano, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda di iscrizione nella sezione D, con le modalità stabilite dall’articolo 20, utilizzando il modello di cui all’allegato n. 8F – Parte I/A;
b) si attengono alle disposizioni previste dall’articolo 41.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti a tali soggetti.
8. I rappresentanti legali o delegati agenziali dei soggetti di cui al comma 7, già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi, a condizione che trasmettano all’ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8A.
9. I soggetti di cui al comma 7 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8F.
Art. 66 (Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
1. Le persone fisiche cancellate dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1 gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi, rispettivamente, nelle sezioni A o B del registro, a condizione che:
a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione;
b) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e d), nonché, esclusivamente ai fini dell’iscrizione nella sezione B, del requisito di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera e);
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’articolo 12 e secondo i modelli di cui agli allegati n. 8G o n. 8I.
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B come inoperative.
Art. 67 (Iscrizione nel registro per titoli equipollenti o a seguito del superamento della prova di idoneità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
1. Le persone fisiche che hanno maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro il 31 dicembre 2006, hanno diritto all’iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purché:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera c);
b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’articolo 12 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L.
Nel caso in cui tali soggetti inoltrino, successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di iscrizione ai rispettivi Albi, l’ISVAP provvede a richiedere l’integrazione della domanda, con attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a).
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato la prova di idoneità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La domanda di iscrizione al registro è redatta utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 8M o n. 8N.
Art. 68 (Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l’attività di intermediazione assicurativa)
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
b) siano in possesso di un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attività di produttore diretto per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’articolo 18 e secondo il modello di cui all’allegato n. 8E.
E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
2. Le imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), è considerata idonea l’attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività sia stata esercitata presso imprese diverse da quelle che presentano la domanda d’iscrizione, è considerata idonea l’attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività è stata svolta.
Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l’attività di intermediazione assicurativa)
1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19;
b) attestino il possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’articolo 20 e secondo lo schema di cui all’allegato n. 8F – Parte I/B.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8F.
Art. 70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e dall’articolo 22, comma 1;
b) siano in possesso di un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via continuativa attività corrispondente a quella della sezione E, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito deve riferirsi, oltre che a quest’ultima, anche al responsabile dell’attività di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B o D, una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69.
E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
2. Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 22, comma 1, lettere a) e b), è considerata idonea l’attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività sia stata svolta presso intermediari diversi da quelli che presentano la domanda d’iscrizione, è considerata idonea l’attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività è stata svolta.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 19 i quali, per continuare ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell’articolo 69, comma 1.
Art. 71 (Termini)
1. L’ISVAP provvede al trasferimento o all’iscrizione nel registro ai sensi degli articoli della presente Parte V entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dagli stessi articoli.
2. Ai fini del trasferimento o dell’iscrizione nel registro, per i soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente parte V, sono tenuti a presentare la documentazione richiesta nel termine del 31 dicembre 2006, la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 e 15 ha decorrenza 1° gennaio 2007.
3. In attesa del trasferimento o dell’iscrizione come intermediari operativi, i soggetti che producono la documentazione richiesta nei termini previsti dalle relative disposizioni transitorie, possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta. Coloro che nei termini previsti non producono la documentazione richiesta o non attestano il possesso dei requisiti per il trasferimento o l’iscrizione come operativi, possono continuare ad esercitare l’attività fino al 31 dicembre 2006.
4. L’ISVAP, in caso di diniego del trasferimento al registro o di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 25.
Art. 72 (Domande di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
1. Ai fini del trasferimento nel registro dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali, a tale data, l’istruttoria non si sia conclusa, l’ISVAP provvede a richiedere l’attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15.
Art. 73 (Disposizioni particolari)
1. I soggetti trasferiti o iscritti nel registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66, possono esercitare l’attività, assicurativa e/o riassicurativa, per la quale erano autorizzati in qualità di iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, per esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneità di cui all’articolo 9, con riferimento alle sole materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano le attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, si adeguano alle disposizioni del Regolamento medesimo entro il 30 giugno 2007.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione in forza delle disposizioni dell’articolo 24 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, vengono iscritti nella sezione A del registro, ai sensi dell’articolo 343, comma 1 del decreto, a condizione che:
a) le persone fisiche individuate dai medesimi soggetti quali responsabili dell’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), trasmettano all’ISVAP entro il 31 dicembre 2006 la documentazione richiesta per il trasferimento o l’iscrizione nel registro ai sensi delle presenti disposizioni transitorie;
b) gli stessi trasmettano all’ISVAP entro la medesima data la dichiarazione sostitutiva con la quale attestano l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 15 e indicano quali responsabili dell’attività di intermediazione le persone fisiche di cui alla lettera a).
La mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2006 non dà luogo al trasferimento al registro. I soggetti che attestano nella dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi.