PARTE VI Disposizioni finali
Art. 74 (Informazioni da trasmettere all’ISVAP) - Articolo soppresso
Art. 75 (Reclami nei confronti degli intermediari)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto.
Art. 76 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogati:
- dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
- dal 1° gennaio 2007:
a) il provvedimento ISVAP n. 1418 del 28 dicembre 1999;
b) il provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001;
c) il provvedimento ISVAP n. 1896 del 26 giugno 2001;
d) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
e) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
f) gli articoli 1, 2, ad eccezione del punto 3, e l’articolo 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
- dal 30 giugno 2007:
a) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento;
b) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005.
2. Fino all’emanazione delle disposizioni di cui all’articolo 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell’11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.
Art. 77 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Art. 78 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni di cui alla Parte V del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006.
2. Gli intermediari e le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007.