11/01/2012
Ancora sulla clausola di regolazione del premio di una polizza RC professionale
Molto è cambiato sulle conseguenze della mancata comunicazione per la regolazione del premio di una polizza per la R.C. con la sentenza della Cassazione – S.U. civili – 11 gennaio-28 febbraio 2007, n. 4631, la quale ha stabilito che ciò non comporta, di per sé, l’interruzione della garanzia assicurativa. Sullo stesso piano la sentenza allegata, che però aggiunge, tra gli elementi che il Giudice deve considerare per giudicare gli effetti del mancato invio dei dati, se la Compagnia abbia sollecitato l’invio degli stessi necessari alla regolazione del premio. Riportiamo i passaggi più importanti.
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (la cosiddetta «assicurazione con clausola di regolazione del premio»), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’articolo 1901 Cc, il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.
In particolare, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, risulta necessario valutare, se la mancata comunicazione della variazione del volume di affari da parte del legale abbia comportato un aggravamento del rischio a carico dell’assicuratore, poiché in ipotesi il volume era effettivamente aumentato, se l’assicurato abbia pagato i premi nella misura richiesta dalla stessa compagnia assicuratrice e se quest’ultima abbia mai sollecitato l’invio della documentazione necessaria per l’adeguamento del premio, informando l’assicurato dei gravi effetti dell’omissione.