25/05/2012
Lavoratori in nero o non regolari: c’è differenza, anche per la polizza di R.C.
Una persona subisce un infortunio mortale sul lavoro come dipendente di una società che aveva fatto un contratto di subappalto di manodopera vietato dall’art. 1 della legge 23 novembre 1960, n. 1396.
Viene chiamata in causa la società appaltante la quale, a sua volta, chiede di essere tenuta indenne dalla propria compagnia di assicurazione, la quale però respinge il sinistro in quanto in quanto il lavoratore (che non poteva essere considerato “terzo”) non era neppure in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per la garanzia R.C.O. Con l’articolata sentenza n. 7280 depositata l’11 maggio 2012 (e qui allegata), la Corte di Cassazione prende in esame i problemi derivanti dall’interpretazione di una polizza di assicurazione R.C.T. – R.C.O.
nell’ipotesi di interposizione di manodopera come nel caso descritto, in relazione all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro effettivo e di quello interposto ed in relazione all’operatività della polizza in questione.
In estrema sintesi (ma la sentenza merita di essere letta tutta) la Suprema Corte, cassando la decisione precedente della Corte di appello di Brescia a cui rinvia anche la decisione, afferma:
“… la clausola (assicurativa) non menziona qualunque forma di irregolarità del rapporto di lavoro, ma solo la mancanza delle "assicurazioni di legge", cioè un presupposto che incide sulla delimitazione del rischio assicurato, in quanto le assicurazioni di legge riducono l'eventualità che, in caso di sinistro, la compagnia assicuratrice sia chiamata a rispondere dell'intero danno.
Se quindi lo scopo della clausola fosse quello di delimitare il rischio assicurato, la circostanza che il dipendente ex lege (per effetto di intermediazione illecita) sia coperto dalle assicurazioni sociali (ancorché pagate da altri) non potrebbe considerarsi irrilevante. Ed ancora, il riconoscimento del rapporto di dipendenza fra l'interponente e i dipendenti dell'interposto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 1369/1960, ha lo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori, non quello di limitarla (in particolare per quanto concerne la questione della sicurezza sul posto di lavoro), e l'esclusione della garanzia assicurativa privatamente stipulata dall'interponente in favore dei propri dipendenti non va certo in questa direzione.
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