14/11/2005
Curatore fallimentare ed assicurazione della responsabilità civile
Il curatore fallimentare è un libero professionista, chiamato a svolgere le funzioni inerenti all'attività di curatela di volta in volta, in relazione al singolo fallimento. Per questo motivo, la sua prestazione d'opera intellettuale non è né inquadrabile all'interno di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A., né qualificabile coma attività prestata in base ad un contratto d'opera professionale. Il curatore fallimentare, perciò, resta un privato che, nell'ambito della propria attività professionale svolge un incarico giudiziario in qualità di pubblico ufficiale. Ed è proprio in virtù di questa doppia natura dell'attività del curatore fallimentare che è possibile profilare, in capo a quest'ultimo, non solo una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare ma anche una responsabilità disciplinare nell'ambito del suo ordine per le relative infrazioni disciplinari.
Pertanto, ove si ravvisi una responsabilità per danno ingiusto cagionato dal curatore fallimentare nell'espletamento di tale sua attività, e ove egli sia assicurato per la responsabilità civile per la propria attività professionale, proprio perché l'attività di curatela è prevista tra le varie attività professionali proprie di specifiche categorie di soggetti (avvocati, commercialisti, ragionieri), l'assicuratore deve tenere indenne il professionista assicurato, a meno che il rischio in questione sia stato espressamente escluso dal contratto stesso.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 15.07.2005 n° 15030