13/02/2006
Il parere critico dell'Antitrust sulle norme per l'indennizzo diretto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il parere del 1 febbraio 2006 sotto riportato, pur condividendo il meccanismo del risarcimento diretto in attuazione dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni, ha chiesto la riformulazione di applicazione dello stesso, così come sottoposto nello schema proposto al Consiglio di Stato.
Queste in sintesi le osservazioni principali:
1) L’art. 13, consentendo alle compagnie assicuratrici di costituire consorzi in forma stabile ed articolata scambiandosi così informazioni sui costi medi, modalità di gestione dei sinistri e liquidazione dei danni è assolutamente in contrasto con i principi e le regole di concorrenza che dovrebbero essere alla base del risarcimento diretto. Ciò potrebbe infatti portare ad una “standardizzazione” nelle liquidazione dei danni creando così una sorta di cartello ove le compagnie assicuratrici potrebbero applicare metodologie preventivamente concordate.
2) Essendo il meccanismo del risarcimento diretto obbligatorio e non facoltativo, creando in questo modo specifici adempimenti a carico dei danneggiati, questi ultimi possono trovarsi a vedere ridotta la loro la sfera di protezione nei confronti della compagnia assicuratrice.
3) I tempi concessi dall’art.7 alla compagnia per potere richiedere integrazioni (non meglio precisate) entro trenta giorni al danneggiato rischiano di allungare e non di poco i termini per la proponibilità dell’azione, con la possibilità di permettere alle compagnie comportamenti opportunistici.
4) Stessa cosa si potrebbe verificare per l’art. 11, comma 3 laddove prevede che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria previsti dall’art. 148 del Codice decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte dell’impresa del danneggiato all’impresa del responsabile.