22/02/2006
Danno biologico - Innovazione della l. 57-2001 e art. 138 e 139 cod. ass. - esclusione.
L’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che definisce il danno biologico in termini di lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e prevede altresì il criterio della personalizzazione del danno, in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato e gli articoli 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni che, in via analitica, definiscono le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle prime due l’incidenza negativa sulle attività quotidiane e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, sono privi di efficacia innovativa, essendosi il legislatore limitato ad accogliere la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico, nelle sue varie componenti, cioè a recepire una tradizione giurisprudenziale consolidata, che ha in certo senso tipizzato la tutela del danno biologico da illecito, adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale del punto di base economico.