29/06/2011
Garanzia R.C.O. e modifiche di legge.
Prima della riforma introdotta undici anni orsono con il D.Lgs. 38/2000, la copertura assicurativa R.C.O. (che rimandava unicamente agli articoli 10 e 11 del Dpr 1124/65) risultava limitata al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa riportata dall’infortunato. I Giudici della Cassazione, con la sentenza depositata il 22 giugno 2011 allegata, stabiliscono che non è possibile affermare, senza elementi concreti, che la garanzia assicurativa prima del D.lgs. 38/2000 operi nell’ambito più ampio della responsabilità civile per il danno alla salute o biologico e il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale, invece che nell’angusto spazio delimitato dagli articoli 10 e 11 del Dpr 1124/65.
Da qui la necessità, nella copertura assicurativa, di non fare riferimenti a specifiche norme, utilizzando invece, per quanto possibile, la dizione “ai sensi di legge”, come per esempio nello stampato ANIA del dicembre 2004, ma da poche Compagnie adottato.
Preoccupante è anche quando i Giudici ritengono “… non condivisibile l'assunto della Corte di merito circa l'insussistenza dell'aggravamento del rischio, ove si osservi che la necessaria correlazione del premio con il rischio non può tollerare un'alea ulteriore, rappresentata dalla evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria che in qualche modo possa incidere sulla natura e sull'entità dell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e, di riflesso, sul contenuto della garanzia pattuita a carico della società che ha stipulato la polizza”, dimenticando (forse) che l’art. 1898 del c.c. (aggravamento del rischio) prevede, in maniera inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c., che dopo un mese dal giorno in cui l’assicuratore ha conoscenza dell'aggravamento del rischio (ed una norma di legge non può essere sconosciuta), nulla può essere più contestato all’assicurato.