22/09/2011
Assolto un Agente che non ha corrisposto alla compagnia i premi assicurativi incassati dai subagenti
In primo grado il Tribunale di Trani aveva condannato l’imputato per il reato di appropriazione indebita in quanto non aveva corrisposto alla compagnia mandante premi assicurativi che i suoi subagenti avevamo incassato dai clienti.
La Corte di appello di Bari ha invece assolto l’agente in quanto «non vi era prova che avesse mai incassato quei premi assicurativi – risultando al contrario, che i subagenti erano stati inadempienti – e che quindi non sarebbe ravvisabile l’indebita appropriazione degli stessi».
La compagnia, che si era costituita parte civile, propone ricorso per cassazione sostenendo che l’agente «pur non detenendole materialmente, aveva comunque giuridica disponibilità di quelle somme, in quanto vantava corrispondenti crediti nei confronti dei subagenti obbligati nei suoi confronti».
La S. C. esaminando i fatti, indica che nel contratto di agenzia, ove all’agente sia attribuito, ai sensi dell’art. 1744 c.c., il potere di riscuotere i crediti per conto del preponente non implica, in capo all’agente «la giuridica disponibilità della somma, tanto da potersene indebitamente appropriare prima ancora o comunque a prescindere dal fatto di aver materialmente riscosso la prestazione»
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che «il bene oggetto del reato (appropriazione indebita) deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile suscettibile di fisica apprensione. Pertanto, difettando il carattere della materialità, non sono suscettibili di appropriazione indebita i crediti di cui taluno abbia la giuridica disponibilità per conto d’altri (come può avvenire nei casi di mandato, commissione, agenzia, mediazione, ecc) a meno che tali crediti non siano divenuti equiparabili alle cose mobili per effetto dell’incorporazione in un documento (ad esempio, un titolo di credito). Piuttosto commette il reato di cui all’art. 646 c.p. l’agente che, solo dopo aver effettivamente riscosso la prestazione se ne appropri senza rivolgerla in favore dell’avente diritto».