25/01/2012
L’assicurazione del medico libero professionista non copre anche le attività in regime di servizio sanitario convenzionato
Un medico, condannato al risarcimento per un intervento chirurgico, chiedeva al giudice la manleva alla Compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato un contratto per la RC professionale.
L’assicuratore contestava la validità della copertura assicurativa, in quanto l’attività assicurata era inerente ai soli rischi inerenti all’attività libero professionale mentre l’intervento che aveva causato i danni lamentati era di carattere terapeutico ed era stato eseguito in regime di servizio sanitario convenzionato.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda di manleva chiesta dal medico e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Il medico ricorre per Cassazione contestando l’arbitrarietà della qualificazione dell’atto medico come non di carattere estetico e la corretta interpretazione del contratto assicurativo, in quanto la descrizione del rischio assicurato (chirurgo esercente la chirurgia estetica) estendeva – e non limitava – la tipologia degli interventi chirurgici dovunque prestati.
Non è stato giudicato così dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha indicato che, se l’assicurazione stipulata dal medico è limitata ai rischi derivanti da attività libero professionale, non sono coperti i danni derivanti da attività eseguita in regime di servizio sanitario convenzionato.