13/02/2012
Il secondo autista trasportato su un autocarro in caso di incidente è coperto dalla R.C.A.
La Suprema Corte affronta il contrasto risultante dalla giurisprudenza sull’ammissibilità del risarcimento in favore del secondo autista trasportato su un autocarro in forza di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora d.lgs. 209/2005) vigente all’epoca del sinistro.
Due gli orientamenti:
- la copertura assicurativa derivante dalla r.c. auto deve essere estesa, in ragione della ratio di tutela che la contraddistingue, anche in favore del secondo autista trasportato e non alla guida;
- il secondo autista presente a bordo in quanto richiesto dalla legge per la particolare tipologia dell’automezzo non può essere risarcito per il danno subito, a meno che la presenza del secondo autista non sia obbligatoria in quanto chiamato a sostituire il primo autista al superamento di una data soglia di chilometri percorsi.
I Giudici, nella sentenza del 20 dicembre 2011, n. 27581 allegata, stabiliscono che l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si estende al secondo autista – purché non coinvolto, al momento del sinistro, in alcun modo alla condotta di guida – di veicoli destinati al trasporto di cose e trasportato nella parte del veicolo progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.