25/09/2015
Interruzione della prescrizione con la comunicazione del terzo danneggiato
Interessante la pronuncia della Cassazione n. 18317 del 18 settembre 2015 che, nel trattare anche la responsabilità civile in capo ad un Ente Pubblico quale committente di lavori, entra nel merito della sospensione della prescrizione in ambito assicurativo in un contratto di R.C. (non auto).
Il danneggiato, quando accadde il sinistro, inoltrò la richiesta di indennizzo anche alla Compagnia di Assicurazione del danneggiante (meno male!). Quest’ultimo, nella sua figura di assicurato, non fece la denuncia se non dopo tre anni, nel momento della citazione di chiamata in causa.
La Compagnia ritiene estinto il diritto all’indennizzo e la Corte di Appello le dà ragione. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, non la pensa nello stesso modo, ritendo che la comunicazione all’assicurazione fatta dal soggetto danneggiato fosse idonea a sospendere il termine di prescrizione nel rapporto diretto tra assicurato ed assicuratore, precisando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2952, comma 4, c.c., la comunicazione del sinistro può provenire non solo dall’assicurato, ma anche dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.
Non mi risultano precedenti sull’argomento.