11/03/2016
Spese legali sostenute dal danneggiato per sinistro stradale - quando sono dovute
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Spese legali sostenute dal danneggiato per sinistro stradale - quando sono dovute
Il danneggiato da un sinistro stradale conveniva in giudizio una Società assicurativa per ottenere il rimborso delle spese che aveva corrisposto al proprio avvocato, per l’attività professionale prestata dallo stesso nell’ambito della procedura di risarcimento relativa all’incidente stradale occorsogli.
La suddetta procedura si era conclusa con l’accettazione, da parte del danneggiato, della somma di denaro offerta dalla Compagnia, a tacitazione dei danni riportati dal veicolo del danneggiato, per cui la stessa Compagnia, rilevando come la vicenda fosse stata definita in sede stragiudiziale, contestava il riconoscimento delle spese legali.
Il Giudice di Pace prima ed Il Tribunale poi, in qualità di giudice del gravame, respingevano la pretesa dell’assicurato ai sensi dell’art. 9 del regolamento emanato con d.P.R. n. 254/2006 (assistenza tecnica e informativa ai danneggiati), nel quale si prevede che le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza del professionista in fase stragiudiziale non sono indennizzabili, nell’ipotesi in cui ci sia stata l’accettazione della proposta dell’assicuratore.
Questa l’interpretazione della Suprema Corte sull’argomento (sentenza 2 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016, n. 3266):
in materia di risarcimento diretto dei danni relativi alla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006 deve essere interpretato nel senso che sono dovute le spese connesse all’attività di assistenza legale del professionista, sostenute dalla vittima «perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore», precisando altresì che la disposizione in esame, ove non interpretata come sopra, dovrebbe ritenersi nulla in quanto contrastante con il dettato dell’art. 24 Costituzione e, quindi, da disapplicare, ove finalizzata ad escludere la risarcibilità del danno, concretizzatosi nella corresponsione di spese legali necessarie.
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Pietro Amati